NUOVE NORME SUI DEPOSITI E SUI DISTRIBUTORI DI GASOLIO
In seguito all’entrata in vigore del DL n° 124 del 26/10/2019 (decreto fiscale), è stato modificato l’art. 25 del Testo Unico della Accise e sono stati ridotti i limiti entro i quali è necessario richiedere la licenza fiscale alle Dogane, per le aziende che possiedono depositi e/o distributori automatici di gasolio.
Tale adempimento è stato introdotto dal Governo per contrastare le frodi in materia di accisa.
Fino ad oggi l’obbligo di denuncia, e quindi di richiesta della licenza, era rivolto alle aziende in possesso di depositi di capacità superiore a 25 metri cubi, agli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti e per i distributori automatici di carburanti per uso privato di capacità globale superiore a 10 metri cubi.
L’articolo 5 del DL n° 124 del 26/10/2019, avendo ridotto i limiti di capacità indicati nel testo unico, ha di fatto esteso l’obbligo di denuncia per i depositi di gasolio di capacità superiore a 10 metri cubi e per i distributori automatici di carburante collegati a serbatoi di capacità globale superiore a 5 metri cubi.
Tali tipologie di depositi e/o distributori, definiti dalla circolare delle agenzie delle dogane del 30/12/2019 come depositi e distributori minori hanno inoltre l’obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico semplificato che dovrà essere trasmesso all’ufficio delle dogane competente a mezzo PEC.
Tale decreto sarebbe dovuto entrare in vigore il 01 aprile 2020, ma in seguito all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 il termine è stato prorogato al 01 gennaio 2021.
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